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Lista procedimenti

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Procedimento

  • Autentiche di copie e di firme, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte a privati
  • Autentiche di copie e di firme, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte a privati
  • 2017-12-07 00:00:00
  • Codice
    12114
  • id responsabile proc
  • id responsabile prov
  • Su richiesta in tempo reale
  • Autentica di firma

    L'autenticazione della firma è l'attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la potesta' o dal tutore. Il testo Unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000) ha eliminato l'autenticazione delle sottoscrizioni sulle istanze e sulle dichiarazioni sostitutive rivolte alle Pubbliche amministrazioni o ai gestori o esercenti pubblici servizi. E' sufficiente sottoscrivere e allegare la fotocopia di un documento d'identità valido. L'autentica di firma è richiesta solo se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli sopra indicati o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.



    L'autenticazione di firma può essere effettuata per:


    .dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestanti stati, fatti e qualità personali non autocertificabili;

    .istanze rivolte a soggetti diversi dagli organi della Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi;

    .domande di riscossione di benefici economici (ad esempio pensioni o contributi) da parte di terze persone.


    Vi sono altri casi per i quali è prevista l'autentica della sottoscrizione da parte dell'incaricato o delegato dal sindaco, ma sono soggetti a norme speciali, tra cui:


    .l'autentica della sottoscrizione del consenso scritto da parte degli aspiranti all'adozione;

    .l'autenticazione di sottoscrizioni di atti per i quali il codice penale lo prevede (art. 39 del nuovo codice di procedura penale);

    .l'autentica della firma sugli atti di beni mobili registrati;



      Restano esclusi gli atti negoziali: contratti, procure, ecc; manifestazioni di volontà e accettazione o rinuncia di incarichi.


    I documenti per i quali viene chiesta l'autenticazione della firma devono essere scritti in italiano (che, ai sensi della legge 15.12.1999, n. 482,  la lingua ufficiale della Repubblica). Non si autenticano firme su dichiarazioni scritte in lingua straniera. Qualora ricorra questa necessità, si consiglia di chiedere l'autentica della firma sulla dichiarazione in italiano e, successivamente, quanto alla traduzione nella lingua straniera, rivolgersi alle competenti autorità dello stato in cui si intende far valere il documento


    AUTENTICA DI COPIA DI DOCUMENTO


    L'autenticazione, totale o parziale, di un documento consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato.


    L'interessato deve:



    • Produrre l'originale del documento e copia dello stesso

    • Esibire un valido documento di riconoscimento


    L'interessato deve:



    • Presentarsi allo sportello munito sia del documento originale sia di una fotocopia dello stesso

    • Dichiarare l'uso del documento

    • Produrre le marche da bollo eventualmente dovute
    Nessun altro adempimento è richiesto, salvo quelli previsti per specifici procedimenti.




    L'autenticazione delle copie può essere fatta:



    • Dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento

    • Da un notaio, cancelliere, segretario comunale

    • Da altro funzionario incaricato dal sindaco

    • Dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, nei casi in cui l'interessato debba presentare la copia autentica alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi. In tali casi:

      • L'autenticazione avviene su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente

      • La copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso

    • Dallo stesso interessato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (che può essere apposta in calce alla copia stessa) riguardante il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati

    Il comune non può autenticare copie di documenti da presentare per l'esercizio dell'attività giurisdizionale (per esempio: contenziosi fra privati, cause, decreti ingiuntivi).


    L'autenticazione di copie di documenti è soggetta all'imposta di bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge (es.: concorsi pubblici, pensioni, pratiche per la leva militare, atti relativi al volontariato, pratiche relative a contributi agricoli e danni all'agricoltura, ecc.).


    Modalità alternative all'autenticazione di copie (articolo 19 del DPR n. 445 del 2000).


    La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. La citata dichiarazione può essere apposta in calce alla copia dell'atto o documento.


    NON sono autenticabili le fotografie, gli atti e copie di documento già resi conformi all'originale, le fotocopie di atti non originali, le fotocopie di assegni.



  • D.P.R. 445/2000
  • Marca da bollo da 16 Euro e 0.52 centesimi di diritti di segreteria.
  • UfficioAnagrafe 

    Sede di Vinci Via R. Fucini 9 su appuntamento ilGiovedìdalle 9 alle 13.

    Sede distaccata di Spicchio-Sovigliana Via C.Battisti 74 suappuntamento nei giorni Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdìdalle ore 10,00alle ore 13,00.

    Il Giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore17,30.

    Gli appuntamenti si possono prendere telefonandoai numeri0571933242, 0571933277 e 0571933278.


  • L'interessato deve presentarsi all'Ufficio Anagrafe del Comune con un documento di identità in corso di validità.
  • id comune

procedimenti_allegati

tipi termine

  • id tipo termine
    109
  • Regolamento

servizi

  • Settore 1 - Affari generali
  • id servizio
    496

Strumenti di tutela del cittadino

  • id procedimento
  • id proc strum tut

responsabili

  • Cecilia Tosti
  • id responsabile
    798
  • P.O.
  • 0571-933231

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